La VI^sez. civile della Cassazione ha rimesso la questione alle SS.UU. che con sentenza 23397/16 il 17 novembre u.s,,. ha stabilito che l'art.2953 c.c. riguardo alla conversione del termine prescrizionale breve in quello lungo, nelle ipotesi riscossione mediante ruolo, o comunque coattiva di ogni sorta di entrata tributaria od extratributaria, ivi compresi i crediti previdenziali e le sanzioni amministrative erariali o regionali e locali, in ipotesi diverse dal passaggio in giudicato della sentenza. Ebbene, le SS.UU. hanno stabilito che si applica il termine breve ovvero quello quinquennale e che pertanto non opera la conversione di che trattasi.Posto che la disciplina della prescrizione, non è suscettibile di applicazione analogica, argomenta la Corte, l'art.2953 cit. può applicarsi soltanto ai titoli di formazione giudiziale, con efficacia e forza di cosa giudicata cosiccome da precedenti giurisprudenziali della stessa Corte, 24.04.2006, n.6628 etc....Pertanto non può applicarsi il termine lungo nell'ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti. Il processo de quo prende le mosse dall'inutile decorso del termine per opposizione.La cartella esattoriale e gli atti esecutivi conseguenti, sono atti amministrativi, che non possono acquisire la forza del giudicato.Sicchè l'inutile decorso del termine per fare opposizione, non comporta la conversione di cui al'art.2953 c.c.Peraltro nella materia previdenziale, il termine prescrizionale di 5 anni, è se possibile ancor più di stretta osservanza, e per la peculiarità della disciplina inconvertibile in via analogica.Sicchè l'unico effetto della mancata opposizione nei termini decadenziali della cartella, è l'irretrattabilità del credito, ma non produce effetti di ordine processuale- qualunque ne sia la fonte dicono le SS.UU. Né il riferimento che parte della stessa giurisprudenza ha fatto ai cc.dd. "titoli paragiudiziali" ha valore, dato che questi titoli sono tali in quanto e se un giudice li dichiara inopponibili del termine ad opporre, decadenza. Pertanto le SS.UU. affermano che, la disciplina della prescrizione è di stretta osservanza, pertanto non applicabile in analogia. La prescrizione dell'actio judicati è decannale e si computa dal momento del passaggio in giudicato. Pertanto non dal giorno dell'esecuzione possibile della sentenza, né dalla sua pubblicazione.
Soltanto un atto giurisdizionale acquisisce l'autorità di cosa giudicata.In assenza di questo presupposto non è possibile convertire il termine breve in quello decennale.La cartella di pagamento e gli altri atti amministrativi vhe legittimano la riscossione coattiva di crediti erariali, previdenziali, sono privi della possibilità di acquisire autorità ed efficacia della res judicata.Quindi l'unico effetto della decadenza dall'azione di opposizione a cartella, è l'irretrattabilità del credito. Tra l'altro argomentano le SS UU la supposta conversione in via analogica dell'art.2953 cc comporterebbe l'effetto paradosso per cui si porrebbe in contrasto con la perentorietà stessa del termine decadenziale per opporre la cartella, che è chiaramente posto al fine di garantire la rapidità dell'esecuzione, oltre a mettere il debitore in una condizione di perenne-dato il termine decennale-incertezza, che contraddice al principio di legalità, cui dicono le SS UU per prime devono uniformarsi le pubbliche autorità , e gli enti per la riscossione.
Ed ancora, verrebbe regiudicata la trasparenza e comprensibilità della cartella esattoriale, a tutela dei diritti del contribuente, che sono chiaramente compromessi ove si accedesse alla conversione analogica.Si ribadisce che la disciplina della prescrizione è di ordine pubblico, di stretta osservanza e non applicabile in analogia.
In materia previdenziale il decorso della prescrizione ha effetto estintivo e non preclusivo, per cui essendo sottratto alla disponibilità delle parti , non può esservi rinunzia alla prescrizione stessa.
Ciò a dimostrazione della natura di ordine pubblico di questa disciplina.
L'intero sistema tributario, giusta pronunzia della Consulta, non deve lasciare il contribuente esposto all'azione esecutiva del fisco, senza limiti temporali definiti, che non possono essere quelli interni dell'attività spiegata dalla PA.
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