Le CC.AA. dicono di no, si applicano gli interessi legali. No alle due direttive europee sul punto, giacchè oltre la famosa 2000/35/CE , c'è anche sullo stesso punto, la direttiva 2011/UE, che lo STato Italiano sarebbe stato, onerato a trasporre in disciplina interna entro il marzo del 2013.Da ricordarsi, che le direttive sono self-esecuting
o dopo la BREXIT, sarebbe meglio dire autoapplicanti, e che sussiste un principio di prevalenza del diritto europeo su quello interno che riguarda tutti gli atti vincolanti degli ordinamenti interni ; e che davvero non è possibile considerare gli accordi collettivi più favorevoli alla disciplinadi derivazione europea, è una constatazione oggettiva; è particolarmente interessante il riferimento all'acconto di inizio anno, con tutto il rispetto alla Corte, non si tratta di una regalia, ma viene poi detratta alla fine dell'anno, e non è detto che abbia questo cospicuo impatto di favore verso il farmacista, in ogni caso inferiore agli otto punti percentuali in più promessidalla normativa europea.L'art.7 del dlvo 231/02 al comma III^ " si considera gravemente iniqua, la clausola che esclude l'applicazione degli interessi di mora.Non è ammessa prova contraria. Ora, sia lasentenza della C.App. sia quella rubricata nel precedentepost, fanno loro delle valutazioni su quale sia la disciplina più favorevole, se quella interna o la direttiva comunitaria ed il cit. dlvo 231/02 che la recepisce e...ci dice al citato art. 7/III^ co. che la disciplina più favorevole è quella che ammette i tassi di mora, e che sul punto non è ammessa prova contraria. Non è ammessa valutazione ulteriore di sorta: per cui ne discende che si applica la disciplina europea, in quanto in re ipsa più favorevole. Di seguito la Corte d'Appello di Salerno:
o dopo la BREXIT, sarebbe meglio dire autoapplicanti, e che sussiste un principio di prevalenza del diritto europeo su quello interno che riguarda tutti gli atti vincolanti degli ordinamenti interni ; e che davvero non è possibile considerare gli accordi collettivi più favorevoli alla disciplinadi derivazione europea, è una constatazione oggettiva; è particolarmente interessante il riferimento all'acconto di inizio anno, con tutto il rispetto alla Corte, non si tratta di una regalia, ma viene poi detratta alla fine dell'anno, e non è detto che abbia questo cospicuo impatto di favore verso il farmacista, in ogni caso inferiore agli otto punti percentuali in più promessidalla normativa europea.L'art.7 del dlvo 231/02 al comma III^ " si considera gravemente iniqua, la clausola che esclude l'applicazione degli interessi di mora.Non è ammessa prova contraria. Ora, sia lasentenza della C.App. sia quella rubricata nel precedentepost, fanno loro delle valutazioni su quale sia la disciplina più favorevole, se quella interna o la direttiva comunitaria ed il cit. dlvo 231/02 che la recepisce e...ci dice al citato art. 7/III^ co. che la disciplina più favorevole è quella che ammette i tassi di mora, e che sul punto non è ammessa prova contraria. Non è ammessa valutazione ulteriore di sorta: per cui ne discende che si applica la disciplina europea, in quanto in re ipsa più favorevole. Di seguito la Corte d'Appello di Salerno:
Per i farmacisti, l' accordo collettivo nazionale, spedizione delle ricette e
inapplicabilità del saggio di interesse di cui all’art. 5, comma 1, del
D.P.R. n. 231 del 2002
Appello Salerno, 3 giugno 2014. Presidente Marina Ferrante.
Estensore Colucci.
Farmacisti - Accordo collettivo nazionale - Disciplina pattizia -
Inapplicabilità del saggio di interesse di cui all’art. 5, comma 1,
del D.P.R. n. 231 del 2002
La complessiva disciplina dell’accordo collettivo nazionale, alla
quale aderisce il singolo farmacista con la spedizione delle ricette,
prevede una disciplina (pattizia) del tutto particolare che
configura, quindi, un diverso accordo tra le parti che rende
inapplicabile il saggio degli interessi indicato nell’art. 5, primo
comma, del D.P.R. n. 231 del 2002.
N. 1238/2007 Ruolo Generale
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 10/10/2007 la Azienda
Sanitaria Locale Salerno 1 proponeva appello avverso la sentenza n.
122/07 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile,
in composizione monocratica, nel proc. n. 1158/2005 R.G., datata
23/12/2006, depositata in data 31/1/2007, nei confronti dell’appellato
più sopra indicato. Con tale atto l’appellante formulava, in particolare, le
seguenti conclusioni: «riformare la impugnata sentenza n. 122/07 … e
per l’effetto revocare la stessa nella parte in cui ha riconosciuto il diritto
agli interessi moratori di cui al D. lgs. 231/2002 non applicabile nella
fattispecie, riconoscendo dovuti gli interessi al saggio legale. Con vittoria
di spese ed onorari del presente giudizio». L’appellato si costituiva e
chiedeva il rigetto dell’appello con vittoria di spese. All’udienza del
13/2/2014, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa passava
in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata veniva emessa nell’ambito di un
giudizio originariamente instaurato a seguito di opposizione a decreto
ingiuntivo proposta con atto di citazione, datato 28/2/2005,
nell’interesse della A.S.L. Salerno 1, dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, nei confronti di C. A. Con tale atto di citazione la A.S.L. Salerno
1 chiedeva che venisse dichiarato illegittimo e che venisse revocato il
Decreto Ingiuntivo n. 1276/04 (con il quale era stato ingiunto alla A.S.L.
Salerno 1 il pagamento della somma di € 102.894,23, oltre gli interessi di
mora da computare a norma dell’art. 5, D. L.vo 231/2002, con
decorrenza dal ricevimento della distinta riepilogativa dei farmaci erogati
al pubblico fino al soddisfo effettivo, oltre che il pagamento delle spese
processuali. Il decreto ingiuntivo era stato emesso in relazione alla
spedizione di ricette di specialità medicinali giusta distinte contabili
riepilogative per il periodo di ottobre 2004.
[Giurisprudenza] Il primo grado di giudizio si concludeva con la sentenza impugnata, con
la quale il giudice così provvedeva: a) rigettava l’opposizione e
confermava il decreto ingiuntivo opposto; b) compensava le spese di
causa.
L’Azienda Sanitaria Locale Salerno 1 proponeva appello. I motivi
dell’appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito
specificati: il rapporto intercorrente fra le parti ha natura concessoria ed
è puntualmente regolamentato da norme legislative specifiche e
peculiari; l’art. 8 del D. Lgs. n. 502/92, al comma 2, prevede che “il
rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi nazionali stipulati
… con le organizzazioni di categoria”; il successivo comma 4 stabilisce che
“… per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi
regionali … non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli
legali …”; la norma più sopra citata ha trovato attuazione con il D.P.R.
371/98 che ha recepito l’accordo collettivo con il quale le parti – S.S.N. e
Organizzazioni sindacali rappresentative dei Farmacisti – hanno inteso
regolamentare i loro rapporti in base ad una disciplina convenzionale del
tutto autonoma e specifica nel rispetto dei principi delineati dalla legge
quadro; l’accordo, in caso di ritardato pagamento, riconosce il diritto a
percepire gli interessi soltanto nella misura legale in applicazione del D.
Lgs. 502/92; la parti hanno convenuto di riconoscere ai farmacisti, quale
“anticipazione del corrispettivo dovuto alla farmacia come sorta capitale”
la corresponsione di un acconto da richiedere entro il giorno 5 gennaio di
ciascun anno con la presentazione di un prospetto riepilogativo nella
misura pari al 50 % di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal S.S.N. a
fronte delle ricette spedite l’anno precedente; la ratio dell’anticipazione
consiste nel ristoro delle pretese dei farmacisti in conseguenza di un
ritardato pagamento; l’anticipazione, in caso di pagamento effettuato nel
rispetto dei termini di legge, si concretizza in un vantaggio economico per
il farmacista che si vede erogare, all’inizio di ogni anno, una cospicua
somma di danaro a fronte di prestazioni non ancora effettuate; questo
sistema non può essere derogato dalla normativa di cui al D.lgs. 231/02;
il giudice ha ritenuto fonte secondaria l’accordo collettivo rispetto al D.
Lgs. 231/2002, che recepisce una direttiva europea, dimenticando che lo
stesso trova la sua fonte in una legge quadro – D.Lgs. 502/92 – emanata,
ai sensi dell’art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421 che ha espressamente
delegato il Governo alla emanazione di norme per il riordino del S.S.N.;
ambedue le normative citate sono di rango pari a quella di recepimento di
una direttiva europea; l’accordo collettivo, intervenuto successivamente,
ha disciplinato il rapporto convenzionale in attuazione delle normative di
riferimento; il tribunale ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’art.
11 del D. Lgs. 231/02 che stabilisce che la nuova disciplina non si applica
ai contratti conclusi prima dell’8/8/2002; il tribunale, richiamando una
datata sentenza della cassazione (n. 5181/95), ha ritenuto che, non
essendo intervenuta fra le parti una convenzione individuale anteriore
alla emanazione del decreto, luglio 2002, la pretesa di pagamento va
riferita alla singola richiesta di rimborso che perfeziona un’autonoma
convenzione per facta concludentia e che ricade quindi sotto la disciplina
del D. Lgs. 231/02; l’iter logico seguito dal tribunale appare chiaramente
confuso; da un lato, l’accordo collettivo non è applicabile, perché alcuna
convenzione ad hoc è intervenuta fra le parti, dall’altro, però, il
farmacista può richiedere, all’inizio di ogni anno, l’anticipazione prevista
[Giurisprudenza] dallo stesso accordo e l’Ente non può rifiutare la prestazione; sussiste
univoca giurisprudenza, intervenuta successivamente alla emanazione
del D.Lgs. 231/2002, che ha riconosciuto non applicabile il decreto sugli
interessi moratori ai rapporti intercorrenti fra il S.S.N. e le farmacie
convenzionate.
In ordine ai motivi dell’appello va rilevato quanto qui di seguito esposto.
Si deve preliminarmente osservare che la cassazione ha affermato che il
farmacista convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il quale
chieda alla ASL il pagamento del prezzo dei medicinali forniti agli assistiti
dal predetto servizio, fa valere un credito inerente a detto servizio,
direttamente fissato da previsioni normative e negoziali e sottratto
all’incidenza di provvedimenti o atti integranti esercizio di potere
autoritativo da parte della P.A., e che la relativa controversia, pertanto,
esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
contemplata dall’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e succ. modif.), e
spetta, in carenza di deroga ai comuni canoni sul riparto della
giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario [cfr. Cass. civ., Sez. U,
sentenza n. 15896 del 13/7/2006].
Va, poi, osservato che, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario
nazionale e le farmacie pubbliche e private da instaurarsi attraverso
apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, il D.P.R. n. 371 dell’8/7/1998
ha reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con le farmacie pubbliche e private [Accordo Collettivo
Nazionale siglato l’8/8/1996, modificato e integrato il 3/4/1997]. L’art. 1
dell’Accordo prevede, quindi, che «Il presente accordo regola, ai sensi
dell'art. 8, comma 2,
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale». L’art. 4 dell’Accordo prevede, al primo comma, che «Per i medicinali l’ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge», e il secondo comma prevede, poi, che, «Ai fini della liquidazione, la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata dalla documentazione, bollino, fustellato, etc. comprovante l’avvenuta consegna all’assistito o, a seconda dei casi previsti dalla normativa o dalle modalità concordate a livello regionale, di altra documentazione». La cassazione ha, in proposito, affermato che il farmacista può pretendere, nei confronti della U.S.L. nel cui plesso territoriale opera, il rimborso delle ricette spedite, anche qualora non abbia formalmente stipulato una specifica convenzione individuale, in attuazione dell’accordo collettivo nazionale, potendosi detta convenzione ritenere conclusa per facta concludentia (attraverso la esecuzione anticipata della convenzione e la sua comunicazione, tramite la spedizione delle ricette, alla U.S.L., la quale non ha il potere di rifiutare la prestazione, altrimenti eludendo il proprio compito di erogazione dell’assistenza farmaceutica), in quanto l’art. 28 della legge n. 833 del 1978 obbliga ciascuna U.S.L. a contrattare con tutte le farmacie private aperte nell’area di sua competenza, mentre la stessa legge e l’accordo nazionale citati prestabiliscono esaustivamente [Giurisprudenza] il contenuto della convenzione in questione [cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 5181 del 12/5/1995; questa pronunzia richiama, peraltro, in motivazione, sia pur precisando che il richiamo è fatto «in senso per alcuni versi analogo», Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 3130 del 10/9/1976, la quale ha affermato che il principio di libera scelta della farmacia, sancito dall’art 15 della legge n 475 del 1968, tutela non solo l’assicurato in assistenza indiretta, ma anche quello di assistenza diretta, limitando in concreto il potere organizzatorio degli enti assistenziali, per i quali è venuta meno ogni facoltà di obbligare i propri assistiti a prelevare i medicinali presso determinate farmacie. in tal modo la portata del singolo atto di richiesta (ricetta controfirmata) resta circoscritta al momento certificativo del diritto all’assistenza, rendendo superfluo lo specifico consenso al prelievo ed illecite le eventuali inibitorie, con la conseguenza che il farmacista non aderente alle associazioni stipulanti può esprimere il proprio assenso alla convenzione normativa esistente con gli enti assistenziali mediante la stessa spedizione della ricetta, con il correlativo espletamento dei connessi adempimenti, in equipollenza dell’atto formale di adesione richiesto per i non aderenti alle associazioni stipulanti, con la precisazione che tale convenzione, per effetto dell’adesione del farmacista, costituisce il titolo del suo obbligo a consegnare il medicinale agli assistiti e del suo diritto ad addebitarne il costo all’ente assistenziale]. La pronunzia della cassazione n. 5181 del 1995, quindi, ha affermato che si deve ritenere stipulata una convenzione individuale per facta concludentia attraverso la esecuzione anticipata della convenzione e la sua comunicazione, tramite la spedizione delle ricette, alla U.S.L. [va, peraltro, evidenziato che la cassazione con la pronunzia Cass. civ., sez. I, sentenza n. 16099 del 21/9/2012, ha affermato che, in base all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie reso esecutivo con D.P.R. 8/7/1998, n. 371, le ricette, redatte dal medico su appositi moduli e corredate dai bollini comprovanti l’avvenuta consegna del medicinale all’assistito, non costituiscono titoli di credito, non presentando esse quei caratteri di letteralità ed autonomia che comportano l’incorporazione del credito in un documento destinato alla circolazione, né titoli di legittimazione, dal momento che il mero possesso non è sufficiente ai fini del conseguimento del rimborso, il quale può aver luogo soltanto all’esito delle prescritte verifiche e solo in favore del farmacista che, all’atto della spedizione della ricetta, vi abbia apposto il proprio timbro, con la conseguenza che la presentazione delle ricette corredate dai bollini, pur costituendo il mezzo previsto in via ordinaria dall’accordo al fine della dimostrazione dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni farmaceutiche, non rappresenta l’unico titolo idoneo a legittimare il rimborso, potendo il farmacista fornire la predetta prova con altri mezzi, in particolare allorché l’impossibilità di fornire la prova nel modo previsto sia ascrivibile non già ad una condotta colposa del farmacista o dei soggetti del cui operato egli sia tenuto a rispondere, ma ad una causa ad essi non imputabile, quale la distruzione o lo smarrimento incolpevole della documentazione o la sottrazione ad opera di ignoti; la cassazione ha precisato che, in tale situazione, il farmacista, al fine del rimborso, è onerato della prova della perdita incolpevole della documentazione, comprendente la dimostrazione di averla custodita con la diligenza del buon padre di famiglia, sia la prova specifica dell’evento naturale o imputabile a terzi, che ne abbia determinato la distruzione o lo smarrimento, e quindi, la dimostrazione, mediante la produzione di idonea documentazione alternativa o la deduzione di altri mezzi istruttori, sia dell’effettiva consegna dei medicinali agli assistiti, sia della conformità di tali prestazioni alle ricette a questi ultimi presentate]. Una volta ritenuto, in conformità con quanto affermato dalla cassazione, che la spedizione delle ricette comporta la stipulazione di una convenzione individuale fra la farmacia e la A.S.L., da ciò consegue che la data di stipulazione della convenzione deve intendersi individuabile nella data di spedizione della ricetta, concretante la esecuzione anticipata della convenzione, con la sua comunicazione, tramite la spedizione delle ricette, alla U.S.L. (oggi alla A.S.L.) [cfr. art. 1327 c.c.]. Da ciò deriva che, nel caso qui esaminato, la conclusione del contatto fra il farmacista C. e la A.S.L. Salerno 1 deve intendersi avvenuta in data non anteriore al 31/10/2004 (cfr. il ricorso per decreto ingiuntivo, che fa riferimento alla spedizione delle ricette per il periodo di ottobre 2004). Ne consegue che il contratto posto a base della domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo risulta concluso dopo la data dell’8/8/2000; tale contratto è, quindi, soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002. Va, peraltro, evidenziato che l’art. 5, primo comma, del D. L.vo n. 231 del 2002 prevedeva, nel testo originario (applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale), che il saggio di interesse specificato nell’art. 5 appena citato era applicabile, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso in esame la conclusione delle singole convenzioni individuali per facta concludentia, mediante la spedizione delle ricette, avviene evidentemente mediante l’adesione del farmacista al contenuto contrattuale come determinato con l’accordo collettivo recepito nel D.P.R. n. 371 del 1998, il quale contiene una regolamentazione del tutto particolare del rapporto fra farmacie e strutture del S.S.N., che risulta complessivamente incompatibile con la disciplina di cui al D.L.vo n. 231 del 2002. In particolare, l’art. 8, comma 5, del D.P.R. 371/98 prevede quanto segue: «I tempi per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie sono individuati secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. In ogni caso il termine ultimo per l’effettiva corresponsione dell’importo relativo alle ricette spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile di cui al comma 1,
è
comunque fissato nell’ultimo giorno di ciascun mese. Gli accordi
regionali dovranno tener conto di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni laddove,
superato il termine fissato per il pagamento del dovuto alle farmacie, non
potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali. L'acconto
di cui al precedente comma 4 costituisce anticipazione del corrispettivo
dovuto alla farmacia come sorte capitale». Il comma 4 dell’art. 8 del
D.P.R. 371/98, peraltro, prevede quanto segue: «E' riconosciuto alle
farmacie la corresponsione di un acconto, da richiedersi entro il giorno 5
del mese di gennaio di ciascun anno con la presentazione del documento
contabile di cui al comma 1, nella misura pari al 50% di un dodicesimo
dei corrispettivi dovuti dal S.S.N. a fronte delle ricette spedite nell’anno
precedente. L’effettivo pagamento dell’importo così determinato va
effettuato di norma entro il 28 febbraio e comunque entro il I trimestre
dell’anno in corso. In sede di contabilizzazione delle competenze relative
al mese di dicembre viene effettuato il conguaglio dell’importo erogato a
titolo di acconto. I singoli accordi regionali possono definire modalità diverse di erogazione dell’acconto». Il comma 5 dell’art. 8 del D.P.R.
371/98, poi, dispone quanto segue: «Gli accordi regionali possono
prevedere la facoltà del creditore di avvalersi di istituti finanziari o di
credito per l’incasso delle proprie competenze nei confronti dell’ente
erogatore». E’ evidente che la complessiva disciplina contenuta
nell’accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 371/98,
contiene una complessiva disciplina nell’ambito della quale la previsione
secondo la quale gli accordi regionali dovranno tener conto di quanto
stabilito dall’art. 3, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni laddove, superato il termine fissato per il
pagamento del dovuto alle farmacie, non potranno essere riconosciuti
interessi superiori a quelli legali, si inserisce in un quadro nel quale è
anche prevista una anticipazione di somme, all’inizio dell’anno, per le
ricette non ancora spedite, in favore delle farmacie. Questa anticipazione
di somme, peraltro, è prevista ancor prima che vengano stipulate le
singole convenzioni per facta concludentia (con la spedizione delle
ricette), nell’ambito, evidentemente, di una complessiva
regolamentazione dei rapporti fra le parti. A ciò va aggiunto che, come
più sopra evidenziato, il comma 5 dell’art. 8 del D.P.R. 371/98 dispone
anche che gli accordi regionali possono prevedere la facoltà del creditore
di avvalersi di istituti finanziari o di credito per l’incasso delle proprie
competenze nei confronti dell’ente erogatore.
La complessiva disciplina dell’accordo collettivo nazionale, alla quale
aderisce il singolo farmacista con la spedizione delle ricette, prevede una
disciplina (pattizia) del tutto particolare che configura, quindi, un diverso
accordo tra le parti (ai sensi dell’art. 5, primo comma, del D.P.R. n. 231
del 2002, nel testo vigente per il presente processo; il D.P.R. n. 231/02 ha
subito modifiche, non applicabili al caso qui esaminato, apportate dal
D.Lgs. 9/11/2012, n. 192), il quale rende inapplicabile il saggio degli
interessi indicato nell’art. 5, primo comma, del D.P.R. n. 231 del 2002
citato.
Va, d’altra parte, evidenziato che l’art. 18 dell’accordo recepito nel D.P.R.
n. 731/98 prevede quanto segue: «1. Il presente accordo ha durata
triennale e scade il 31 dicembre 1997» Le norme finali, contenute nel
D.P.R. n. 731/98, prevedono, peraltro, quanto segue: « 1. Le parti
convengono, che nelle more della definizione degli accordi regionali di
cui al presente accordo, le modalità di presentazione delle ricette e i
tempi dei pagamenti dei corrispettivi sono disciplinati dalle norme
contenute nell’art. 9 del D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94. 2. Al fine di
evitare soluzioni di continuità della disciplina del presente Accordo
regolante il servizio farmaceutico convenzionato, i relativi effetti si
intendono, comunque, prorogati oltre la data di scadenza fino alla data
di entrata in vigore del nuovo Accordo».
Resta da chiedersi se, nel caso in esame, sia applicabile la disciplina
dell’art. 7 del D.P.R. n. 231 del 2002, il quale prevede quanto segue, nel
testo vigente per questo processo: «1. L’accordo sulla data del
pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se,
avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o
dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai
rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza,
risulti gravemente iniquo in danno del creditore. 2. Si considera, in
particolare, gravemente iniquo l’accordo che, senza essere giustificato da
ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l’accordo con il
quale l’appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori
o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi
rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi. 3. Il giudice, anche
d’ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all’interesse del
creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui
al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il
contenuto dell’accordo medesimo». La nullità in questione, peraltro,
sicuramente non sussiste nel caso qui esaminato. La particolare
disciplina complessiva del rapporto fra farmacista e S.S.N., quale
contenuta nell’accordo collettivo nazionale trasfuso nel D.P.R. 371/98, al
quale presta adesione il farmacista con le singole spedizioni delle ricette,
infatti, è tale da non consentire di configurare alcuna grave iniquità in
danno del creditore. Lo speciale meccanismo che, unitamente alla
limitazione del tasso di interesse nei limiti del tasso legale, prevede, fra
l’altro, anticipazioni di somme (da imputarsi alla sorta capitale),
addirittura anteriori alla conclusione delle convenzioni individuali
realizzate mediante le singole spedizioni delle ricette, e la previsione che
gli accordi regionali possano prevedere la facoltà del creditore di
avvalersi di istituti finanziari o di credito per l’incasso delle proprie
competenze nei confronti dell’ente erogatore, costituiscono, in particolare
gli elementi di una complessiva regolamentazione pattizia dei rapporti fra
S.S.N. e farmacie che non consente di individuare specifici profili di
iniquità dell’accordo collettivo nazionale recepito nel D.P.R. 371/98 e da
intendersi, quindi, trasfuso nelle singole convenzioni individuali concluse
per facta concludentia con la spedizione delle ricette da parte delle
farmacie. L’attività delle farmacie, peraltro, si inserisce in un quadro del
tutto particolare, nel quale il comma 2 dell’art. 2 dell’accordo collettivo
nazionale trasfuso nel D.P.R. 371/98 prevede che «La dispensazione dei
medicinali agli assistiti è riservata esclusivamente alle farmacie e ai
dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione
vigente». Non emergono, in definitiva, elementi dai quali possa
desumersi la sussistenza di una grave iniquità dell’accordo, ai sensi del
comma 2 dell’art. 7 del D. L.vo n. 231 del 2002, tenuto conto della
complessiva disciplina dei rapporti fra il S.S.N. e le farmacie pubbliche e
private aperte al pubblico contenuta nell’accordo collettivo nazionale
predetto.
Da tutto quanto sinora osservato consegue che l’appello merita
accoglimento nel senso che non va riconosciuto al C. il diritto a percepire
gli interessi moratori di cui al D. lgs. 231/2002 (non applicabile nella
fattispecie), mentre allo stesso vanno riconosciuti come dovuti gli
interessi al saggio legale. La sentenza impugnata va, quindi, riformata nel
senso che va accolta l’opposizione, proposta dalla A.S.L. Salerno 1, al
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore n.
1276/2004, datato 5/12/2004, depositato in data 9/12/2004, e tale
decreto ingiuntivo va revocato. La Azienda Sanitaria Locale Salerno 1, in
persona del legale rappresentante pro tempore, va, quindi, condannata al
pagamento, in favore di C. A., quale titolare della Farmacia C., con sede
in Castel San Giorgio (SA) alla via Guerrasio n. 32, della somma di €
102.894,23, in relazione alla spedizione delle ricette di specialità
medicinali giusta distinte riepilogative per il periodo di ottobre 2004,
non sussistendo, peraltro, alcuna contestazione da parte della A.S.L.
Salerno 1 in ordine all’obbligo di pagare la sorta capitale. Su tale somma
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vanno, poi, riconosciuti al C. gli interessi al tasso legale dalla scadenza del
termine per il pagamento di cui all’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 371 del
1998, sino all’effettivo soddisfo. Va, in proposito, ricordato che tale art. 8,
comma 5, del D.P.R. n. 371 del 1998 prevede che [essendo i tempi per la
liquidazione delle competenze dovute alle farmacie individuati secondo
quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni], in ogni caso il termine ultimo per l’effettiva
corresponsione dell’importo relativo alle ricette spedite il mese
precedente, sulla base del documento contabile di cui al comma 1, è
comunque fissato nell’ultimo giorno di ciascun mese, mentre gli accordi
regionali dovranno tener conto di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. Va, d’altra
parte, evidenziato che la cassazione ha, in argomento, precisato che, con
riguardo al debito di una ASL nei confronti di un farmacista, la scadenza
dell’obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell’art. 10
dell’Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso
esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo Accordo
del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94 - il
venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il
quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette
e della relativa distinta riepilogativa, e quindi del mese successivo a
quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi
l’esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la
consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli
adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento definitivo e
dello stesso mese della spedizione delle ricette per cui si chiede la
corresponsione dell’acconto, con la conseguenza che l’invio delle distinte
riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto
sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile [cfr.
Cass. civ., sez. I, sentenza n. 15697 del 12/6/2008].
L’appello va, quindi, accolto nel senso più sopra specificato, restando
assorbito in quanto più sopra esposto l’esame di tutti gli eventuali
ulteriori motivi di impugnazione. La sentenza impugnata va, pertanto,
riformata nel senso più sopra precisato. Le complessive risultanze
processuali, peraltro, consentono di pervenire alla decisione senza che
occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.
La particolarità delle questioni giuridiche concernenti la fattispecie
esaminata e la non uniformità degli indirizzi giurisprudenziali esistenti
sul punto rende senz’altro opportuno confermare la compensazione delle
spese del primo grado disposta dal tribunale e rende, altresì, opportuno
disporre la integrale compensazione fra le parti anche delle spese del
secondo grado di giudizio.
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale». L’art. 4 dell’Accordo prevede, al primo comma, che «Per i medicinali l’ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge», e il secondo comma prevede, poi, che, «Ai fini della liquidazione, la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata dalla documentazione, bollino, fustellato, etc. comprovante l’avvenuta consegna all’assistito o, a seconda dei casi previsti dalla normativa o dalle modalità concordate a livello regionale, di altra documentazione». La cassazione ha, in proposito, affermato che il farmacista può pretendere, nei confronti della U.S.L. nel cui plesso territoriale opera, il rimborso delle ricette spedite, anche qualora non abbia formalmente stipulato una specifica convenzione individuale, in attuazione dell’accordo collettivo nazionale, potendosi detta convenzione ritenere conclusa per facta concludentia (attraverso la esecuzione anticipata della convenzione e la sua comunicazione, tramite la spedizione delle ricette, alla U.S.L., la quale non ha il potere di rifiutare la prestazione, altrimenti eludendo il proprio compito di erogazione dell’assistenza farmaceutica), in quanto l’art. 28 della legge n. 833 del 1978 obbliga ciascuna U.S.L. a contrattare con tutte le farmacie private aperte nell’area di sua competenza, mentre la stessa legge e l’accordo nazionale citati prestabiliscono esaustivamente [Giurisprudenza] il contenuto della convenzione in questione [cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 5181 del 12/5/1995; questa pronunzia richiama, peraltro, in motivazione, sia pur precisando che il richiamo è fatto «in senso per alcuni versi analogo», Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 3130 del 10/9/1976, la quale ha affermato che il principio di libera scelta della farmacia, sancito dall’art 15 della legge n 475 del 1968, tutela non solo l’assicurato in assistenza indiretta, ma anche quello di assistenza diretta, limitando in concreto il potere organizzatorio degli enti assistenziali, per i quali è venuta meno ogni facoltà di obbligare i propri assistiti a prelevare i medicinali presso determinate farmacie. in tal modo la portata del singolo atto di richiesta (ricetta controfirmata) resta circoscritta al momento certificativo del diritto all’assistenza, rendendo superfluo lo specifico consenso al prelievo ed illecite le eventuali inibitorie, con la conseguenza che il farmacista non aderente alle associazioni stipulanti può esprimere il proprio assenso alla convenzione normativa esistente con gli enti assistenziali mediante la stessa spedizione della ricetta, con il correlativo espletamento dei connessi adempimenti, in equipollenza dell’atto formale di adesione richiesto per i non aderenti alle associazioni stipulanti, con la precisazione che tale convenzione, per effetto dell’adesione del farmacista, costituisce il titolo del suo obbligo a consegnare il medicinale agli assistiti e del suo diritto ad addebitarne il costo all’ente assistenziale]. La pronunzia della cassazione n. 5181 del 1995, quindi, ha affermato che si deve ritenere stipulata una convenzione individuale per facta concludentia attraverso la esecuzione anticipata della convenzione e la sua comunicazione, tramite la spedizione delle ricette, alla U.S.L. [va, peraltro, evidenziato che la cassazione con la pronunzia Cass. civ., sez. I, sentenza n. 16099 del 21/9/2012, ha affermato che, in base all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie reso esecutivo con D.P.R. 8/7/1998, n. 371, le ricette, redatte dal medico su appositi moduli e corredate dai bollini comprovanti l’avvenuta consegna del medicinale all’assistito, non costituiscono titoli di credito, non presentando esse quei caratteri di letteralità ed autonomia che comportano l’incorporazione del credito in un documento destinato alla circolazione, né titoli di legittimazione, dal momento che il mero possesso non è sufficiente ai fini del conseguimento del rimborso, il quale può aver luogo soltanto all’esito delle prescritte verifiche e solo in favore del farmacista che, all’atto della spedizione della ricetta, vi abbia apposto il proprio timbro, con la conseguenza che la presentazione delle ricette corredate dai bollini, pur costituendo il mezzo previsto in via ordinaria dall’accordo al fine della dimostrazione dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni farmaceutiche, non rappresenta l’unico titolo idoneo a legittimare il rimborso, potendo il farmacista fornire la predetta prova con altri mezzi, in particolare allorché l’impossibilità di fornire la prova nel modo previsto sia ascrivibile non già ad una condotta colposa del farmacista o dei soggetti del cui operato egli sia tenuto a rispondere, ma ad una causa ad essi non imputabile, quale la distruzione o lo smarrimento incolpevole della documentazione o la sottrazione ad opera di ignoti; la cassazione ha precisato che, in tale situazione, il farmacista, al fine del rimborso, è onerato della prova della perdita incolpevole della documentazione, comprendente la dimostrazione di averla custodita con la diligenza del buon padre di famiglia, sia la prova specifica dell’evento naturale o imputabile a terzi, che ne abbia determinato la distruzione o lo smarrimento, e quindi, la dimostrazione, mediante la produzione di idonea documentazione alternativa o la deduzione di altri mezzi istruttori, sia dell’effettiva consegna dei medicinali agli assistiti, sia della conformità di tali prestazioni alle ricette a questi ultimi presentate]. Una volta ritenuto, in conformità con quanto affermato dalla cassazione, che la spedizione delle ricette comporta la stipulazione di una convenzione individuale fra la farmacia e la A.S.L., da ciò consegue che la data di stipulazione della convenzione deve intendersi individuabile nella data di spedizione della ricetta, concretante la esecuzione anticipata della convenzione, con la sua comunicazione, tramite la spedizione delle ricette, alla U.S.L. (oggi alla A.S.L.) [cfr. art. 1327 c.c.]. Da ciò deriva che, nel caso qui esaminato, la conclusione del contatto fra il farmacista C. e la A.S.L. Salerno 1 deve intendersi avvenuta in data non anteriore al 31/10/2004 (cfr. il ricorso per decreto ingiuntivo, che fa riferimento alla spedizione delle ricette per il periodo di ottobre 2004). Ne consegue che il contratto posto a base della domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo risulta concluso dopo la data dell’8/8/2000; tale contratto è, quindi, soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002. Va, peraltro, evidenziato che l’art. 5, primo comma, del D. L.vo n. 231 del 2002 prevedeva, nel testo originario (applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale), che il saggio di interesse specificato nell’art. 5 appena citato era applicabile, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso in esame la conclusione delle singole convenzioni individuali per facta concludentia, mediante la spedizione delle ricette, avviene evidentemente mediante l’adesione del farmacista al contenuto contrattuale come determinato con l’accordo collettivo recepito nel D.P.R. n. 371 del 1998, il quale contiene una regolamentazione del tutto particolare del rapporto fra farmacie e strutture del S.S.N., che risulta complessivamente incompatibile con la disciplina di cui al D.L.vo n. 231 del 2002. In particolare, l’art. 8, comma 5, del D.P.R. 371/98 prevede quanto segue: «I tempi per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie sono individuati secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. In ogni caso il termine ultimo per l’effettiva corresponsione dell’importo relativo alle ricette spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile di cui al comma 1,

P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente
pronunciando, in particolare, in ordine all’appello proposto nell’interesse
della Azienda Sanitaria Locale Salerno 1, in persona del Direttore
Generale avv. Giovanni Russo, nei confronti di C. A., quale titolare della
Farmacia C., con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via Guerrasio n. 32,
essendo l’appello proposto avverso la sentenza n. 122/07 emessa dal
Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione
monocratica, nel proc. n. 1158/2005 R.G., datata 23/12/2006, depositata
in data 31/1/2007, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda,
deduzione o eccezione, così provvede: 1. accoglie l’appello e, in corrispondente riforma della sentenza
impugnata, così provvede: A) accoglie l’opposizione, proposta dalla A.S.L.
Salerno 1, al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore
n. 1276/2004, datato 5/12/2004, depositato in data 9/12/2004, e revoca
tale decreto ingiuntivo; B) condanna la Azienda Sanitaria Locale Salerno
1, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
favore di C. A., quale titolare della Farmacia C., con sede in Castel San
Giorgio (SA) alla via Guerrasio n. 32, della somma di € 102.894,23, per il
titolo in motivazione specificato, oltre gli interessi al tasso legale dalla
scadenza del termine per il pagamento di cui all’art. 8, comma 5, del
D.P.R. n. 371 del 1998, sino all’effettivo soddisfo;
2. conferma l’impugnata sentenza in relazione alle statuizioni
concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. dispone la integrale compensazione fra le parti delle spese
relative al secondo grado di giudizio.
Salerno 26 maggio 2014.
Depositato in cancelleria il 3 giugno 2014.
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