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Visualizzazione dei post da 2012

I RESPONSI ORACOLARI DELLE COMMISSIONI: ESAME SCRITTO AVVOCATO , TESTO SOSPENSIVA TAR BRESCIA 369/12 E SENTENZA N.1781/12

A riflessione di tutti di seguito l' ordinanza N. 369/12 del TAR BRESCIA   . : "4. In relazione a questo quadro si possono svolgere le seguenti considerazioni: (a) l’estensione all’esame forense dell’obbligo di motivazione a sostegno e integrazione del voto numerico costituisce un’opzione interpretativa certamente più aderente ai principi costituzionali, sia di natura sostanziale (buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost.) sia di natura processuale (diritto di difesa ex art. 24 Cost.); (b) negli esami che abilitano all’esercizio di un’attività si pone anche l’esigenza di garantire a tutti gli aspiranti un adeguato standard di trasparenza, in modo che la verifica della preparazione non si trasformi impropriamente in una barriera all’ingresso di nuovi soggetti nel settore delle professioni; (c) peraltro in giurisprudenza prevale attualmente l’indirizzo che considera il voto numerico pienamente idoneo a esternare il convincimento della...

Cartellino rosso della Consulta: fuori i mediatori!

Proprio l'obbligatorietà della mediazione * dlgs 4 marzo 2010, n.28  è finita sotto la scure della Corte Costituzionale.Ma............ si noti,  per eccesso di delega . Pare che ciò non riguardi la "mediazione" in ambito tributario, dove vige il cd art 17 bis , con identiche finalità deflattive.   Il motivo della "potatura costituzionale"  è molto semplice e lontano dai toni trionfalistici che si notano da più parti, frutto di malcelata e forse giustificata insofferenza, contraria  a quel che vien detta la privatizzazione della giustizia ( sic!).  Ma come già detto non è stata dichiarata l'incostituzionalità della mediazione obbligatoria in quanto tale, e non avrebbe potuto esserlo data la disciplina europea, che lascia mani libere al legislatore nazionale. La questione verte invece sull' eccesso di delega rispetto all'art. 60 della legge n.69/2009. Uno dei pilastri della riforma della giustizia, è così andato a male, a causa d...

Esami avvocato: decisioni foreriere di ledere il principio della massima uniformità sul territorio nazionale dei criterii di valutazione C.S. SEZ.IV^ n.1266/12

Con la recente pronucia della IV sez. giurisdizionale del C.S., il cui oggetto precipuo non  interessa ai fini del nostro oggetto, si tocca in via incidentale, quanto ormai più volte evidenziato in questa sede. Cito subito l' obiter del Consiglio:"  Questa Sezione, con numerose pronunce ancora di recente emesse, ha poi preso in esame un caso peculiare (si trattava della sessione degli esami di avvocato 2010) in cui la Commissione esami di avvocato presso la Corte di appello di Catania, nel recepire i criteri per la valutazione degli elaborati relativi alla prova scritta stabiliti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia con verbale del 9 dicembre 2010, aveva deliberato di "esprimere, nella eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti negativi facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla Commissione Centrale ". Per cui la Commissione di Catania è vincolata, nei limiti in cui si è ato-vincolata, in base alla sua autonoma scelta...

cartelle esattoriali: una questione non di poco conto

Preciso subito, che mi riferisco con particolare riguardo alle cartelle emesse a seguito di sanzione amministrativa ed in ispecie, a violazione del c.d.s. (codice della strada). La disciplina in materia è quantomai intricata, e come non di rado avviene, contorta a causa del metodo di redazione delle leggi ( sarebbe il caso di esercitarsi un poco nel cd. drafting normativo). 1-Spesso le cartelle emesse a seguito di violazione del codice della strada, sogliono indicare il saggio di interesse di cui all'art. 27 della cd legge di depenalizzazione n. 689/1981, se non è un abbaglio è però una violazione di legge bella e buona, dato il differente incremento sanzionatorio stabilito dal terzo comma dell'art. 203 del c.d.s.( cfr Cassazione n.3701/2007). 2- Inoltre, spesso, le nominate cartelle, non indicano in modo specifico la somma degli interessi, calcolati per ogni periodo di riferimento, limitandosi a riportarne il totale. Mi domando, se tale prassi sia lecita e come possa con...

Esame Avvocato: SS.UU. n.8412 del 28.05.12:nulla di nuovo sotto il sole

Dalla parte motiva dell'ennesima pronuncia delle SS.UU.( cfr anche 21.06.10 N.14895 e 10065/11) non è dato ricavare alcuna novità. E' già un dato acquisito e coerente con il sistema che il G.A.possa sindacare ogni eccesso di potere, specie nella classica figura sintomatica della irragionevolezza ed illogicità manifesta, rispetto ai presupposti del giudizio d'esame cioè della valutazione tecnica. In merito, non esiste com'è ovvio alcuna discrezionalità della P.A. cioè di quegli organi straordinari della P.A. che sono le Commissioni esaminatrici.In questo ambito non sussite alcuna libertà discrezionale, in quanto la valutazione è vincolata al presupposto dell'idoneità del candidato, sicchè il G.A. interviene censurando l'illogicità rispetto ai presupposti della valutazione ( espressi nella legge e negli atti di autoregolamentazione della Commissione Centrale) ed in realtà non entra, e non può farlo, nel merito della valutazione, ma ri...

esame avvocato: estrazione a sorte delle domande in sede di orali, concetto di valutazione tecnica

Con riferimento agli esami di abilitazione il riferimento alla c.d. discrezionalità tecnica , che incide sulla valutazione e sul successivo provvedimento amministrativo ( vincolato a seguito della stessa valutazione), è spesso inteso in modo fuorviante. Infatti, il potere giurisdizionale non può impingersi nella valutazione operata dalla commissione d'esami, il cosiddetto " merito ". Ma, attenzione, le modalità di svolgimento dell'esame, sono ben altra cosa, esse infatti attengono al procedimento seguito, e alla discrezionalità organizzativa della P.A. che potenzialmente può incidere su un considerevole numero di soggetti e nella fattispecie sui loro interessi legittimi. Tale discrezionalità è  sindacabile dal g.a. quando siano involti i precetti dell'imparzialità, della ragionevolezza etc..( cfr art.1 della l.p.a) anche quando essa agisca munita della discrezionalità tecnica. Sul concetto di discrezionalità tecnica c'è una vasta dottri...

esame avvocato : TAR LOMBARDIA III n.389/11

Nonostante in rete sia spesso menzionata la sentenza in oggetto, è opportuno precisare che essa è per così dire superata da fatti ed eventi, se non altro perchè la Commissione Centrale presieduta dall'Avv DE GIORGI del foro di Lecce ( sessione 2010/11) ha espressamente vincolato l'operato delle Commissioni territoriali, all'estrazione a sorte delle domande, richiamando implicitamente l'art. 12 del Regolamento più volte citato nei commenti su questo oggetto, e per altro dimostrando positivamente la compatibilità delle discipline per l'accesso alla professione con il Regolamento per i pubblici concorsi. In ogni ipotesi interpretativa, non si vede per quale motivo le Commissioni per l'abilitazione dovrebbero operare a prescindere dall'art.1 della legge sul procedimento amministrativo. Infatti, quale altro criterio garantisce l'imparzialità e la trasparenza delle Commissioni? Si ponga mente al fatto che in questo caso nulla si opina in ordine alla discrez...

Esame avvocato: ordinanza sospensiva 386 TAR Milano del 15/III/2012

Riguardo al tema già fatto oggetto di queste pagine, segnalo un' ordinanza del TAR di Milano, la n. 386 del 15.03.12, che finalmente fa chiarezza sul punctum dolens, già evidenziato a suo tempo, nella speranza che questo possa essere l'abrivio per una nuova riconsiderazione giurisprudenziale della questione: in poche parole l'ordinanza sospensiva, di cui ai riportati estremi, riconosce, accollando le relative spese cautelari alla P.A. resistente, che l'esame orale è invalido, e quindi da ripetersi,  quando la Commissione in sede di esame, non abbia rispettato il criterio dell'estrazione a sorte delle domande od altro equivalente, che garantisca l'imparzialità e trasparenza dell'esame .  Non occorre ricordare, che nella sessione in oggetto, la Commissione nelle sue articolazioni territoriali presso le varie CdA, era bensì vincolata o meglio auto-vincolata all'adozione del criterio dell'estrazione a sorte delle domande, nonostante l'infeli...

Rimborso ricette: applicabilità dell'interesse di mora alla luce della nuova direttiva n.7/2011 U.E.

Benchè entri in vigore solo il 16.03.13 ( ma attenzione agli emanandi decreti del governo in questa materia) tale direttiva come la precedente ha possibilità di essere applicata già da adesso inquanto self-executing o autoapplicativa ( almeno con riguardo a quelle norme, che non necessitano di recepimento).Infatti la direttiva è già vincolante per gli Stati a decorrere dal ventesimo giorno seguente la sua pubblicazione e in quanto autoapplicativa anche per i cittadini e le PP.AA. ivi comprese gli enti che forniscono assistenza sanitaria. Alla luce delle premesse e delle norme definitorie, questa direttiva, anche a prescindere dalla sua applicazione, reca un contributo ermeneutico di ulteriore conforto alla tesi per cui anche la precedente 2000/35/CE si applica alla materia del rimborso del pagamento anticipato delle ricette da parte delle farmacie convenzionate. Tanto per fare qualche esempio: 1-cfr art. 4 lett.b); 2-art.6/comma IV e II; 3-  quest'ulti...