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Esame Avvocato: SS.UU. n.8412 del 28.05.12:nulla di nuovo sotto il sole

Dalla parte motiva dell'ennesima pronuncia delle SS.UU.( cfr anche 21.06.10 N.14895 e 10065/11) non è dato ricavare alcuna novità. E' già un dato acquisito e coerente con il sistema che il G.A.possa sindacare ogni eccesso di potere, specie nella classica figura sintomatica della irragionevolezza ed illogicità manifesta, rispetto ai presupposti del giudizio d'esame cioè della valutazione tecnica. In merito, non esiste com'è ovvio alcuna discrezionalità della P.A. cioè di quegli organi straordinari della P.A. che sono le Commissioni esaminatrici.In questo ambito non sussite alcuna libertà discrezionale, in quanto la valutazione è vincolata al presupposto dell'idoneità del candidato, sicchè il G.A. interviene censurando l'illogicità rispetto ai presupposti della valutazione ( espressi nella legge e negli atti di autoregolamentazione della Commissione Centrale) ed in realtà non entra, e non può farlo, nel merito della valutazione, ma ri...

esame avvocato: estrazione a sorte delle domande in sede di orali, concetto di valutazione tecnica

Con riferimento agli esami di abilitazione il riferimento alla c.d. discrezionalità tecnica , che incide sulla valutazione e sul successivo provvedimento amministrativo ( vincolato a seguito della stessa valutazione), è spesso inteso in modo fuorviante. Infatti, il potere giurisdizionale non può impingersi nella valutazione operata dalla commissione d'esami, il cosiddetto " merito ". Ma, attenzione, le modalità di svolgimento dell'esame, sono ben altra cosa, esse infatti attengono al procedimento seguito, e alla discrezionalità organizzativa della P.A. che potenzialmente può incidere su un considerevole numero di soggetti e nella fattispecie sui loro interessi legittimi. Tale discrezionalità è  sindacabile dal g.a. quando siano involti i precetti dell'imparzialità, della ragionevolezza etc..( cfr art.1 della l.p.a) anche quando essa agisca munita della discrezionalità tecnica. Sul concetto di discrezionalità tecnica c'è una vasta dottri...

esame avvocato : TAR LOMBARDIA III n.389/11

Nonostante in rete sia spesso menzionata la sentenza in oggetto, è opportuno precisare che essa è per così dire superata da fatti ed eventi, se non altro perchè la Commissione Centrale presieduta dall'Avv DE GIORGI del foro di Lecce ( sessione 2010/11) ha espressamente vincolato l'operato delle Commissioni territoriali, all'estrazione a sorte delle domande, richiamando implicitamente l'art. 12 del Regolamento più volte citato nei commenti su questo oggetto, e per altro dimostrando positivamente la compatibilità delle discipline per l'accesso alla professione con il Regolamento per i pubblici concorsi. In ogni ipotesi interpretativa, non si vede per quale motivo le Commissioni per l'abilitazione dovrebbero operare a prescindere dall'art.1 della legge sul procedimento amministrativo. Infatti, quale altro criterio garantisce l'imparzialità e la trasparenza delle Commissioni? Si ponga mente al fatto che in questo caso nulla si opina in ordine alla discrez...

Esame avvocato: ordinanza sospensiva 386 TAR Milano del 15/III/2012

Riguardo al tema già fatto oggetto di queste pagine, segnalo un' ordinanza del TAR di Milano, la n. 386 del 15.03.12, che finalmente fa chiarezza sul punctum dolens, già evidenziato a suo tempo, nella speranza che questo possa essere l'abrivio per una nuova riconsiderazione giurisprudenziale della questione: in poche parole l'ordinanza sospensiva, di cui ai riportati estremi, riconosce, accollando le relative spese cautelari alla P.A. resistente, che l'esame orale è invalido, e quindi da ripetersi,  quando la Commissione in sede di esame, non abbia rispettato il criterio dell'estrazione a sorte delle domande od altro equivalente, che garantisca l'imparzialità e trasparenza dell'esame .  Non occorre ricordare, che nella sessione in oggetto, la Commissione nelle sue articolazioni territoriali presso le varie CdA, era bensì vincolata o meglio auto-vincolata all'adozione del criterio dell'estrazione a sorte delle domande, nonostante l'infeli...

Rimborso ricette: applicabilità dell'interesse di mora alla luce della nuova direttiva n.7/2011 U.E.

Benchè entri in vigore solo il 16.03.13 ( ma attenzione agli emanandi decreti del governo in questa materia) tale direttiva come la precedente ha possibilità di essere applicata già da adesso inquanto self-executing o autoapplicativa ( almeno con riguardo a quelle norme, che non necessitano di recepimento).Infatti la direttiva è già vincolante per gli Stati a decorrere dal ventesimo giorno seguente la sua pubblicazione e in quanto autoapplicativa anche per i cittadini e le PP.AA. ivi comprese gli enti che forniscono assistenza sanitaria. Alla luce delle premesse e delle norme definitorie, questa direttiva, anche a prescindere dalla sua applicazione, reca un contributo ermeneutico di ulteriore conforto alla tesi per cui anche la precedente 2000/35/CE si applica alla materia del rimborso del pagamento anticipato delle ricette da parte delle farmacie convenzionate. Tanto per fare qualche esempio: 1-cfr art. 4 lett.b); 2-art.6/comma IV e II; 3-  quest'ulti...

Parcheggi a pagamento: illegittimità delle delibere comunali

Molte delibere comunali inerenti l'istituzione dei parcheggi a pagamento, evidenziate dalle famose strisce blu, sono illegittime . L'illegittimità delle delibere deriva dall'art.7 del codice stradale, che prevede contemporaneamente all'istituzione dei parcheggi a pagamento, che i Comuni lascino aree di adeguata estensione senza dispositivi di controllo della durata della sosta. In tal caso è ovvio che le conseguenti sanzioni sono nulle perchè emesse in violazione di legge. Ciò, senza considerare altri non secondarii profili di illegittimità, quale ad esempio la fissazione della tariffa, che deve avvenire sulla scorta di D.P.C.M., che non risulta sia stato ad oggi emesso. Ancora, diverse pronuncie della Cassazione, stabiliscono che le aree " libere" da ticket, siano nelle immediate vicinanze dei parcheggi a pagamento. Si potrebbe continuare sul punto, e sotto altri aspetti, ma quanto evidenziato da principio è un argomento dirimente e non occorre tratte...

cartelle di pagamento: termini decadenziali e sanzioni amministrative

E' prassi pressocchè costante delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero degli Enti Impositori, formare il ruolo e consegnarlo al "braccio esecutivo" ( Equitalia, Serit...) relativo alle sanzioni amministrative ( ma anche riguardo ai tributi) in limine praescrptionis ovvero alla soglia del compimento dei cinque anni, termine di prescrizione delle sanzioni amministrative. Mi riferisco in particolaere alle sanzioni che derivano da contravvenzione al codice della strada. Tale prassi, importa che il cittadino si vede recapitare una cartella esattoriale relativa a verbale di quattro anni prima, con l'importante conseguenza che ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981 si applica l'incremento del 10% per ogni semestre, precedente alla formazione del ruolo ( o pittosto al tasso d'interesse legale differenziato di tre punti percentuali, come da finanziaria 2007).Quindi se vi è stato notificato un verbale per un infrazione nel 2006, poniamo intorno ai 700,00 euro...